Sospensione delle rate dei mutui in Liguria

EMERGENZA DETERMINATASI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019
(Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto)

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In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in oggetto, che costituiscono causa di
forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, i soggetti titolari di mutui relativi
agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola,
svolta nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni
- hanno diritto a chiedere, fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di
cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la
sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale.

 

La sospensione si applicherà, di norma, a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta e non
determinerà l’applicazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione, di commissioni o spese di
istruttoria e avverrà senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Nel caso di sospensione dell’intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento
originario senza applicazione di ulteriori oneri. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno
rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla
ripresa dell’ammortamento. Pertanto la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata
del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista.

 

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione, il cliente sarà tenuto a
corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le
rate composte di quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento
del mutuo. Pertanto la sospensione della sola quota capitale comporterà un allungamento della durata del
finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista.

 

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dovrà pervenire entro il 28/02/2020 corredata dalla
certificazione del danno subito.

 

Per maggiori informazioni prendere visione dell’Ordinanza n. 662 del 17 dicembre 2019 del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21
dicembre 2019, rivolgendosi alla propria Filiale di appartenenza per maggiori dettagli.